LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 5
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DEGLI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Art. 2
Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
1.
Ai fini della presente legge, in conformità all’
articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche, e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ivi previste, la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore, e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’
articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i consumatori e per quanto riguarda le imprese, non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
2.
L’obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
3.
Le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile. L’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.
4.
Le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso l’accumulo dell’energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i cosiddetti community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.
5.
Ai fini della presente legge, in conformità all’
articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ivi previste, sono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente un gruppo di almeno due clienti finali che si trovano nello stesso edificio o condominio, producono, consumano e condividono energia elettrica da fonte rinnovabile. La partecipazione al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private.