LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 5
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DEGLI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9
Art. 9
(Modificato comma 3 da art. 12 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000 per l’esercizio 2022 e in euro 150.000 per l’esercizio 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.
3.
Per gli esercizi successivi al 2024, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).