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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2007, N. 23 (COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 21 (NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 163 del 27 maggio 2022

INDICE

Articolo 1 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2007
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1.
All’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) lalettera a) è soppressa.
Articolo 2
1. All’ articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto Sito esterno.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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