LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022 , n. 6
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2007, N. 23 (COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA) E ALLA
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 21 (NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 163 del 27 maggio 2022
Articolo 2
Modifiche alla
legge regionale n. 21 del 2014
1.
All’
articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2.
Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3.
Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli
articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto .”.