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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 giugno 2022, n. 7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 21 giugno 2022

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell’ articolo 22 ter nella legge regionale n. 11 del 2004
Art. 2 - Modifica dell’ articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 3 - Modifica dell’ articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 4 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l’ articolo 22 bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è inserito il seguente:
“Articolo 22 ter
Acquisizione di lavori
1. Le procedure di acquisizione di lavori, incluse le manutenzioni, possono essere svolte, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, dall’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER).”
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004 , è aggiunto il seguente:
"1 bis. L’Agenzia può offrire un’attività di committenza ausiliaria in favore degli enti locali della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la messa a disposizione di procedure e linee guida a supporto del processo di appalto dei medesimi enti."
Art. 3
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004 , è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione, d’intesa con l’Agenzia, istituisce un tavolo di monitoraggio in cui sono invitati permanenti ANCI e UPI al fine di raccogliere le istanze degli enti locali e di mappare i processi avviati."
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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