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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022 , n. 9

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 del 29 luglio 2022

CAPO II
Disciplina della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria
Art. 10
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:
“3 ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.”.

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