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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022 , n. 9

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 del 29 luglio 2022

CAPO III
Tributi
Art. 11
1. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:
“10. I veicoli intestati presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ai sensi dell’articolo 5, comma 32° del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 Sito esterno (Misure in materia tributaria), alla Regione ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli utilizzati dai medesimi Enti, ai sensi dell’ articolo 7, comma 2 bis della legge 23 luglio 2009, n. 99 Sito esterno (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.”.

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