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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022 , n. 9

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024

BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 del 29 luglio 2022

Art. 2
1. L’ articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è sostituito dal seguente:
“Art.3
Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena
1. Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:
a) all’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all’articolo 6;
b) al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 13.
2. Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis.”.

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