LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022 , n. 9
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 del 29 luglio 2022
Art. 2
Sostituzione dell’
articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
L’
articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è sostituito dal seguente:
“Art.3
Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena
1.
Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:
a)
all’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all’articolo 6;
b)
al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 13.
2.
Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis.”.