LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022 , n. 9
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024
BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 del 29 luglio 2022
Art. 4
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Il
comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:
“2.
La Regione provvede:
a)
all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;
b)
al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all’articolo 6;
c)
al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;
d)
alle spese dei comuni, delle loro unioni, delle Destinazioni turistiche, del Territorio Turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.”.