LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
INDICE
Art. 29 - Modifiche all’
articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 30 - Modifiche all’
articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 31 - Modifiche alla
legge regionale n. 24 del 2001
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Art. 1
Finalità
1.
La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012)746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
2.
Con la presente legge sono altresì dettate disposizioni di adeguamento normativo in materia di sviluppo economico e cultura.
Art. 2
Abrogazioni
1.
Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2.
Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3.
In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003
1.
Al
comma 3 bis dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), le parole:
“ASTER di cui all'
articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)”
sono sostituite dalle seguenti:
“ART-ER di cui all’
articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società In House della regione Emilia-Romagna)”.
2.
Dopo il
comma 3 ter dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003, è aggiunto il seguente:
“3 quater.
La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all’Università degli Studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fanti.”.
Art. 4
Modifica all’
articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004
1.
Nel secondo e ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), le parole:
“a tempo indeterminato”
sono soppresse.
Art. 5
Modifiche all’
articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013
1.
Al
comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), le parole:
“per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario”
sono sostituite dalle seguenti:
“, ai sensi del comma 5, nel caso in cui un componente del gruppo ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario.
2.
Al
comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 , sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis)
per i gruppi composti da tre a nove consiglieri, dell’80 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 70 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche;
b-ter)
per i gruppi composti da dieci o più consiglieri, del 25 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 15 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.”.
Art. 6
Modifiche all’
articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013
1.
Al
comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), le parole:
“conservativa pesante”
sono soppresse.
2.
Alla fine del punto a) della lettera f) dell’allegato alla
legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 dopo le parole:
“n. 42”
sono aggiunte le seguenti:
“, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo”.
Art. 7
Sostituzione dell’
articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014
1.
L’
articolo 8 della legge regionale 18 luglio del 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“Articolo 8
Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi
1.
I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all’
articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 4, della presente legge, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione e con la possibilità di applicazione della disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'
articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
2.
Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio non urbanizzato, nel rispetto della
legge regionale n. 24 del 2017 e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a)
nelle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti del territorio urbanizzato di cui al comma 1;
b)
per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli
articoli 59 e
60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all’articolo 60, comma7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'
articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;
c)
l’accordo di programma disciplina, tra l’altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.
3.
In via transitoria, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla
legge regionale n. 24 del 2017, gli insediamenti produttivi aggiudicatari di contributi assegnati sulla base di bandi emanati entro il 1° gennaio 2022 ai sensi della presente legge continuano a beneficiare, fino alla loro completa realizzazione, della riduzione della metà del contributo di costruzione e della possibilità per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni, per la loro localizzazione in aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data come ambiti specializzati per attività produttive.”.
Art. 8
Modifiche all’
articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2018
1.
Al
comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)) le parole:
“la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021.”
sono sostituite dalle seguenti:
“la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2022.”.
Art. 9
Modifiche all’
articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018
1.
Al
comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole:
“dell'
articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)”
sono sostituite dalle seguenti:
“dell’
articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
Art. 10
Modifica all’
articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2021
1.
All’
articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), la parola:
“idonee”
è sostituita dalla seguente:
“ammissibili”.
Art. 11
Modifiche all’
articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022
1.
Al
comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Al
comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022 la locuzione
“Per gli esercizi successivi al 2023”
è sostituita dalla seguente:
“Per l’esercizio 2024 e gli esercizi successivi”.
Capo III
Partecipazione e diritti dei cittadini
Art. 12
Modifiche alla
legge regionale n. 15 del 2018
1.
Dopo la
lettera b) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è aggiunta la seguente:
Capo IV
Cultura
Art. 13
Modifiche all’
articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Il
comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è soppresso.
2.
Alla
lettera b) del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole:
“dalla
lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del D. Lgs. n.112/1998 ad esclusione degli istituti culturali”
sono soppresse.
Art. 14
Modifiche all’
articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al
comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole:
, sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’
art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )”.
2.
Al
comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole:
“, valutati gli orientamenti della Commissione di cui all'
art. 154 del D. Lgs. 112/1998 ”
sono soppresse.
Art. 15
Modifiche all’
articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
L’
articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
Obiettivi qualità
1.
La Regione, al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali, individua i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli addetti.
2.
Tali livelli minimi uniformi di qualità sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 dell’art. 6 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.
3.
I livelli minimi uniformi di qualità si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.
4.
La Regione recepisce i livelli minimi uniformi definiti a livello nazionale previa intesa in Conferenza unificata. In mancanza di questi fa riferimento, per l’elaborazione dei livelli minimi uniformi di qualità, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.
5.
Il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità è condizione per la concessione e criterio per la determinazione dei contributi previsti dalla presente legge.”.
Art. 16
Modifica all’
articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 17
Modifica all’
articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 18
Modifica all’
articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000
Capo V
Sviluppo economico
Art. 19
Modifica all’
articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002
1.
Alla fine della
lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dopo le parole:
“innovazione tecnologica”
sono aggiunte le seguenti:
“, per l’attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196”.
Art. 20
Modifica all’
articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002
1.
Dopo la
lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunta la seguente:
Art. 21
Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Al
comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole:
“dal Consiglio Regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“dall’Assemblea legislativa”.
Art. 22
Inserimento dell’
articolo 7 bis nella legge regionale n. 7 del 2002
1.
Dopo l’
articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
Promozione dei Clust-ER
1.
Al fine di sostenere, nell'ambito della strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, il raccordo tra mondo produttivo, ricerca, innovazione e alta formazione, la Regione promuove l'attività delle associazioni Clust-ER, riconoscendone il coordinamento in capo ad ART-ER s.c.p.a.
2.
La Regione sostiene i programmi e i progetti dei Clust-ER, negli ambiti di interesse prioritari identificati dalla strategia di specializzazione intelligente, individuando le aree ad alto potenziale di sviluppo.”.
Art. 23
Modifica all’
articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002
1.
Al
comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002, la parola:
“Aster”
è sostituita dalla seguente:
“ART-ER”.
Art. 24
Abrogazione dell’
articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002
Art. 25
Modifica all’
articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2019
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), è inserito il seguente:
Art. 26
Modifiche all’
articolo 15 della legge regionale 7 del 2019
1.
Dopo il
comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è inserito il seguente:
“4 bis.
Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla
legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, titolo 1 spese correnti:
- esercizio 2022 euro 400.000,00;
- esercizio 2023 euro 650.000,00;
- esercizio 2024 euro 650.000,00.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.”.
2.
Dopo il
comma 4 bis dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è aggiunto il seguente:
“4 ter.
Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .”.
Art. 27
Promozione della cultura della legalità del lavoro
1.
La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità del lavoro e della responsabilità sociale dell’impresa, contrastare il lavoro sommerso, prevenire e promuovere il rispetto delle normative in materia di lavoro e di legislazione sociale, valorizzare il sistema economico e produttivo virtuoso, favorisce l’ottenimento, da parte dei datori di lavoro che abbiano sede legale o unità operativa in Emilia-Romagna, dell’asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (ASSE.CO), anche sulla base di specifiche intese a livello nazionale tra la pubblica amministrazione ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2022, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai soggetti beneficiari indicati nel medesimo comma, a parziale copertura dei costi necessari ad ottenere le asseverazioni. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto delle disponibilità di cui al comma 4, i criteri per la determinazione del contributo da assegnare ai soggetti beneficiari, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.
3.
Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al comma 2, la Regione può avvalersi, attraverso convenzioni, dell’assistenza tecnica di Unioncamere. L’importo complessivo per l’attività di assistenza tecnica è stabilito nel limite massimo di euro 30.000,00 sull’esercizio 2022.
4.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, per l’esercizio finanziario 2022, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 28
Fondo di rotazione a favore degli enti locali
1.
La Regione, al fine di identificare le soluzioni più efficaci perché le misure previste nel PNRR possano trovare la migliore implementazione in termini di benefico impatto sui territori, di definire interventi ad ampio impatto sociale, economico, ecologico e culturale e gli ambiti tematici entro cui sviluppare le progettualità e buone pratiche, costituisce, anche in collaborazione con altri soggetti, un fondo rotativo a favore degli enti locali, nel limite di euro 250.000,00 per l’esercizio 2022, per la progettazione degli interventi da realizzare e per la loro candidatura sulle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario.
2.
Le modalità per la costituzione, gestione, accesso e monitoraggio del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, per l’esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Capo VI
Governo del territorio
Art. 29
Modifiche all’
articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Alla
lettera d) del comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), le parole:
“dei portatori di handicap”
sono sostituite dalle seguenti:
“delle persone con disabilità”.
Art. 30
Modifiche all’
articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole:
“per i portatori di handicap”
sono sostituite dalle seguenti:
“per le persone con disabilità”.
Art. 31
Modifiche alla
legge regionale n. 24 del 2001
1.
Alla
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, è inserita la seguente:
"e bis)
a promuovere la partecipazione delle Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) di cui al Capo V alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/2001, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;” ;
b)
dopo il comma 4 dell’articolo 41, è inserito il seguente:
“4 bis)
Le ACER possono partecipare alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/2001, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.”.
Capo VII
Inserimento dell’impatto ambientale nelle clausole valutative
Art. 32
Inserimento dell’impatto ambientale nelle clausole valutative previste da leggi regionali
1.
In attuazione dello Statuto e in particolare dell’articolo 3, comma 1, lettera g), al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell’impatto ambientale delle norme regionali, laddove pertinenti, sono apportate le seguenti disposizioni di adeguamento normativo:
a)
dopo la
lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), è aggiunta la seguente:
“e-bis) impatto ambientale.” ;
b)
dopo la
lettera f) dell’articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2018, è aggiunta la seguente:
“f-bis) effetti sul miglioramento della qualità ambientale prodotti dalle iniziative partecipative.”.
2.
Le relazioni previste dalle clausole valutative delle leggi regionali del comma 1 sono aggiornate secondo quanto ivi previsto a partire dal 2023.
Capo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 33
Norma transitoria
1.
I contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l’assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a., prima dell’entrata in vigore della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna) producono effetti fino alla loro conclusione.
Art. 34
Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare
1.
La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi dell’Unione europea in materia di qualità dell’aria e per assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.
2.
Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli e per effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, la Regione può utilizzare impianti di rilevazione telematica volti a monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, per individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano Aria Integrato Regionale.
3.
Per le finalità riportate al comma 2, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo ulteriori percorrenze dei veicoli stessi rispetto ai vigenti divieti, condizionandole all’effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.
4.
Ai fini dell’attuazione delle finalità di cui al comma 2, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale che, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie.
5.
La Regione Emilia-Romagna, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove, con le altre Regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata da altri titolari che adottino misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle norme e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
Art. 35
Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, in favore degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020, in riferimento ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, al fine di assicurarne la continuità dell’azione amministrativa per fare fronte agli effetti degli eventi medesimi.
2.
Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti
del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
“Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”
Art. 36
Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli
1.
L’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 3 nei comuni delle zone “Pianura ovest” e “Pianura est” con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, è prorogata sino all’attivazione del servizio “MOVE IN” di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022.
2.
Fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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