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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Art. 28
Fondo di rotazione a favore degli enti locali
1. La Regione, al fine di identificare le soluzioni più efficaci perché le misure previste nel PNRR possano trovare la migliore implementazione in termini di benefico impatto sui territori, di definire interventi ad ampio impatto sociale, economico, ecologico e culturale e gli ambiti tematici entro cui sviluppare le progettualità e buone pratiche, costituisce, anche in collaborazione con altri soggetti, un fondo rotativo a favore degli enti locali, nel limite di euro 250.000,00 per l’esercizio 2022, per la progettazione degli interventi da realizzare e per la loro candidatura sulle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario.
2. Le modalità per la costituzione, gestione, accesso e monitoraggio del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, per l’esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti  “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

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