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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Art. 34
Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi dell’Unione europea in materia di qualità dell’aria e per assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.
2. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli e per effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, la Regione può utilizzare impianti di rilevazione telematica volti a monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, per individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano Aria Integrato Regionale.
3. Per le finalità riportate al comma 2, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo ulteriori percorrenze dei veicoli stessi rispetto ai vigenti divieti, condizionandole all’effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione delle finalità di cui al comma 2, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale che, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie.
5. La Regione Emilia-Romagna, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove, con le altre Regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata da altri titolari che adottino misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle norme e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

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