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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Art. 35
Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, in favore degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020, in riferimento ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, al fine di assicurarne la continuità dell’azione amministrativa per fare fronte agli effetti degli eventi medesimi.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti
“Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”
del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

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