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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Capo IV
Cultura
Art. 13
1.
Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è soppresso.
2.
Art. 14
1.
Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole:   , sono sostituite dalle seguenti:  
“di cui all’ art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno)”.
2.
Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole:  
“, valutati gli orientamenti della Commissione di cui all' art. 154 del D. Lgs. 112/1998 Sito esterno
sono soppresse.
Art. 15
1. L’ articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
Obiettivi qualità
1. La Regione, al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali, individua i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli addetti.
2. Tali livelli minimi uniformi di qualità sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 dell’art. 6 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.
3. I livelli minimi uniformi di qualità si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.
4. La Regione recepisce i livelli minimi uniformi definiti a livello nazionale previa intesa in Conferenza unificata. In mancanza di questi fa riferimento, per l’elaborazione dei livelli minimi uniformi di qualità, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.
5. Il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità è condizione per la concessione e criterio per la determinazione dei contributi previsti dalla presente legge.”.
Art. 16
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“4. Le biblioteche e gli archivi partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.”.
Art. 17
Art. 18
1. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“5. I musei partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.”.

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