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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Capo V
Sviluppo economico
Art. 19
1.
Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dopo le parole:  
“innovazione tecnologica”
sono aggiunte le seguenti:  
“, per l’attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196”.
Art. 20
1.
Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunta la seguente:  
"g bis) Clust-ER è una comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze, strumenti e risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna.".
Art. 21
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:  
“Il Consiglio Regionale”
sono sostituite dalle seguenti:  
“L’Assemblea legislativa”
;
b)
dopo le parole:  
“di cui agli articoli 4, 5 e 6”
sono aggiunte le seguenti:  
“in coerenza con quanto previsto dalla strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole:  
“dal Consiglio Regionale”
sono sostituite dalle  seguenti: 
“dall’Assemblea legislativa”.
Art. 22
1. Dopo l’ articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
Promozione dei Clust-ER
1. Al fine di sostenere, nell'ambito della strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, il raccordo tra mondo produttivo, ricerca, innovazione e alta formazione, la Regione promuove l'attività delle associazioni Clust-ER, riconoscendone il coordinamento in capo ad ART-ER s.c.p.a.
2. La Regione sostiene i programmi e i progetti dei Clust-ER, negli ambiti di interesse prioritari identificati dalla strategia di specializzazione intelligente, individuando le aree ad alto potenziale di sviluppo.”.
Art. 23
1.
Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002, la parola:  
“Aster”
è sostituita dalla seguente:  
“ART-ER”.
Art. 24
Art. 25
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione potrà inoltre sostenere le attività degli enti oggetto degli accordi e delle collaborazioni di cui al comma 1, attraverso il riconoscimento ai medesimi enti di specifici contributi; le modalità e i termini per la concessione di tali contributi sono stabiliti con atti di Giunta.”.
Art. 26
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è inserito il seguente:
“4 bis. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, titolo 1 spese correnti:
- esercizio 2022 euro 400.000,00;
- esercizio 2023 euro 650.000,00;
- esercizio 2024 euro 650.000,00.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è aggiunto il seguente:
“4 ter. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.”.
Art. 27
Promozione della cultura della legalità del lavoro
1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità del lavoro e della responsabilità sociale dell’impresa, contrastare il lavoro sommerso, prevenire e promuovere il rispetto delle normative in materia di lavoro e di legislazione sociale, valorizzare il sistema economico e produttivo virtuoso, favorisce l’ottenimento, da parte dei datori di lavoro che abbiano sede legale o unità operativa in Emilia-Romagna, dell’asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (ASSE.CO), anche sulla base di specifiche intese a livello nazionale tra la pubblica amministrazione ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2022, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai soggetti beneficiari indicati nel medesimo comma, a parziale copertura dei costi necessari ad ottenere le asseverazioni. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto delle disponibilità di cui al comma 4, i criteri per la determinazione del contributo da assegnare ai soggetti beneficiari, nonché le modalità ed i termini per l’attuazione del presente articolo.
3. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al comma 2, la Regione può avvalersi, attraverso convenzioni, dell’assistenza tecnica di Unioncamere. L’importo complessivo per l’attività di assistenza tecnica è stabilito nel limite massimo di euro 30.000,00 sull’esercizio 2022.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, per l’esercizio finanziario 2022, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti  “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 28
Fondo di rotazione a favore degli enti locali
1. La Regione, al fine di identificare le soluzioni più efficaci perché le misure previste nel PNRR possano trovare la migliore implementazione in termini di benefico impatto sui territori, di definire interventi ad ampio impatto sociale, economico, ecologico e culturale e gli ambiti tematici entro cui sviluppare le progettualità e buone pratiche, costituisce, anche in collaborazione con altri soggetti, un fondo rotativo a favore degli enti locali, nel limite di euro 250.000,00 per l’esercizio 2022, per la progettazione degli interventi da realizzare e per la loro candidatura sulle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario.
2. Le modalità per la costituzione, gestione, accesso e monitoraggio del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, per l’esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti  “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

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