LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Art. 26
Modifiche all’
articolo 15 della legge regionale 7 del 2019
1.
Dopo il
comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è inserito il seguente:
“4 bis.
Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla
legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla
legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, titolo 1 spese correnti:
- esercizio 2022 euro 400.000,00;
- esercizio 2023 euro 650.000,00;
- esercizio 2024 euro 650.000,00.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.”.
2.
Dopo il
comma 4 bis dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è aggiunto il seguente:
“4 ter.
Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .”.