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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022

Art. 32
Inserimento dell’impatto ambientale nelle clausole valutative previste da leggi regionali
1. In attuazione dello Statuto e in particolare dell’articolo 3, comma 1, lettera g), al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell’impatto ambientale delle norme regionali, laddove pertinenti, sono apportate le seguenti disposizioni di adeguamento normativo:
a) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), è aggiunta la seguente:
“e-bis) impatto ambientale.” ;
b) dopo la lettera f) dell’articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2018, è aggiunta la seguente:
“f-bis) effetti sul miglioramento della qualità ambientale prodotti dalle iniziative partecipative.”.
2. Le relazioni previste dalle clausole valutative delle leggi regionali del comma 1 sono aggiornate secondo quanto ivi previsto a partire dal 2023.

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