LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, n. 11
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2022. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Art. 5
Modifiche all’
articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013
1.
Al
comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), le parole:
“per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario”
sono sostituite dalle seguenti:
“, ai sensi del comma 5, nel caso in cui un componente del gruppo ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario.
2.
Al
comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 , sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis)
per i gruppi composti da tre a nove consiglieri, dell’80 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 70 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche;
b-ter)
per i gruppi composti da dieci o più consiglieri, del 25 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 15 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.”.