LEGGE REGIONALE 29 settembre 2022, n. 13
AUTORIZZAZIONE ALL’INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ BOLOGNAFIERE SPA
Testo coordinato con le odifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23
Art. 1
Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere S.p.A
1.
La Regione è autorizzata nel rispetto dell'
articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a incrementare la propria partecipazione alla società BolognaFiere S.p.A. nella misura massima di euro 2.500.000,00.

2.
L’incremento della partecipazione di cui al comma 1 può avvenire nella forma della partecipazione ad un aumento di capitale a condizione che esso:
a)
avvenga a condizioni di mercato;
b)
sia finalizzato a promuovere lo sviluppo della società nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 175 del 2016
.

3.
Al fine di promuovere e monitorare l’adozione da parte della società di azioni dirette alla riqualificazione dei quartieri fieristici ed al loro efficientamento energetico, a partire dalle misure dirette alla progettazione integrata e alla costituzione di comunità energetiche, la Giunta regionale richiede alla società con periodicità annuale una relazione circa lo stato degli investimenti e dei progressi, secondo il principio best effort, in tema di progettazione integrata e comunità energetiche.