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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 16

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LIBERATION ROUTE ITALIA. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 (MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 320 del 27 ottobre 2022

Art. 2
1. Dopo l’ articolo 5 bis della legge regionale n. 3 del 2016 è inserito il seguente:
“Art. 5 ter
Partecipazione all’Associazione Liberation Route Italia
1. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio ordinario, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto Sito esterno all'associazione senza scopo di lucro denominata "Liberation Route Italia", creata quale articolazione italiana della Associazione internazionale Liberation Route Europe, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;  
b) che i soci ordinari dell'Associazione Liberation Route Italia siano associazioni, fondazioni, enti locali, musei, istituzioni pubbliche o private e qualsiasi altra persona, ad esclusione delle persone fisiche, che, ai sensi della legge italiana, abbiano personalità giuridica;
c) che all’Associazione non venga revocato dall’Associazione internazionale Liberation Route Europe il diritto di utilizzare la denominazione “Liberation Route”.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato. 
4. La Regione partecipa all'associazione con una quota di adesione non superiore a euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.
5. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

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