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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 17

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 321 del 27 ottobre 2022

Art. 1
Interventi per l’innovazione del settore agricolo ed agroalimentare
1. Al fine di promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti, la Regione può concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l’esercizio 2024.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalRegolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

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