LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 17
INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 321 del 27 ottobre 2022
Art. 1
Interventi per l’innovazione del settore agricolo ed agroalimentare
1.
Al fine di promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti, la Regione può concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
2.
I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l’esercizio 2024.
3.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalRegolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.