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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19

 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022

Art. 5
1. L’ articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“Art. 4
Costituzione e composizione
1. La Consulta è composta da 36 membri e viene nominata dall’Assemblea legislativa entro 5 mesi dal suo insediamento, su proposta e previa istruttoria della Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. Nella nomina occorre tenere conto della rappresentanza di genere. È composta da:
a) un presidente e un vicepresidente nominati dall'Assemblea legislativa e scelti tra i componenti della stessa, eletti con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari, ai sensi dell' articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;
b) un vicepresidente nominato dall'Assemblea legislativa scelto tra i consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e);
c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) sei rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al RUNTS di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, tenuto conto anche della rappresentatività sul territorio e dell’attività svolta dalle associazioni medesime;
e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, tra quelli proposti dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, tra quelli proposti dalle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
g) due docenti delle Università che hanno sede nella regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai rettori delle Università stesse.
2. Non si può essere nominati Consultore per più di due volte consecutive, salvo che per i componenti di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'articolo 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti all'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.
5. Alle nomine previste dal presente articolo non si applica quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera c) e dal comma 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).”.

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