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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19

 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022

Art. 7
1.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole:
“emiliano-romagnoli all’estero”
sono aggiunte le seguenti:
“, tenendo conto della parità di genere”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è così sostituita:
“c) predispone e propone alla Consulta il piano annuale delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);”;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c) bis contribuisce all’elaborazione del piano triennale di cui all’articolo 17, esprimendo in particolare parere sulle misure di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo;”.
3.
Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole:
“possono essere svolte”
è aggiunta la seguente:
“anche”.

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