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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19

 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022

Lista documenti:
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INDICE

Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 2 - Modifiche all’ articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 3 - Modifiche all’ articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 4 - Modifiche all’ articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 5 - Sostituzione dell’ articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 6 - Modifiche all’ articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 7 - Modifiche all’ articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 8 - Modifiche all’ articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 9 - Modifiche all’ articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 10 - Sostituzione dell’ articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 11 - Abrogazione dell’ articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 12 - Sostituzione dell’ articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 13 - Modifiche all’ articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 14 - Modifiche all’ articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 15 - Sostituzione dell’ articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015
Art. 16 - Modifiche all’Allegato n. 1 della legge regionale n. 6 del 2016
Art. 17 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 5 del 2015
1.
Il titolo della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)) è sostituito dal seguente:
“Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo”.
Art. 2
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015 è inserito il seguente:
“4 bis. La Regione sostiene, facendosi promotrice presso gli organi competenti, il pieno esercizio dei diritti politici e civili degli emiliano-romagnoli nel mondo e dei loro discendenti.”
2.
L’alinea del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente:
“Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 4 bis la Regione attua, promuove e sostiene:”.
3.
Dopo la lettera g) del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015 è aggiunta la seguente:
“g bis) interventi diretti a favorire, nell’ambito delle competenze regionali, l’espletamento delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana agli emiliano-romagnoli nati all’estero.”.
Art. 3
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:
“c) gli enti locali della Regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all’ articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno);”.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:
“e) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, Università, istituti scolastici che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.”.
Art. 4
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:
“d) approva, su proposta del Comitato esecutivo, il piano annuale delle proprie attività;”.
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“4. La Consulta presenta ogni anno alla Commissione assembleare competente una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.”.
Art. 5
1. L’ articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“Art. 4
Costituzione e composizione
1. La Consulta è composta da 36 membri e viene nominata dall’Assemblea legislativa entro 5 mesi dal suo insediamento, su proposta e previa istruttoria della Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. Nella nomina occorre tenere conto della rappresentanza di genere. È composta da:
a) un presidente e un vicepresidente nominati dall'Assemblea legislativa e scelti tra i componenti della stessa, eletti con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari, ai sensi dell' articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;
b) un vicepresidente nominato dall'Assemblea legislativa scelto tra i consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e);
c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) sei rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al RUNTS di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, tenuto conto anche della rappresentatività sul territorio e dell’attività svolta dalle associazioni medesime;
e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, tra quelli proposti dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, tra quelli proposti dalle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
g) due docenti delle Università che hanno sede nella regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai rettori delle Università stesse.
2. Non si può essere nominati Consultore per più di due volte consecutive, salvo che per i componenti di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'articolo 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti all'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.
5. Alle nomine previste dal presente articolo non si applica quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera c) e dal comma 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).”.
Art. 6
1.
Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole:
“nella prima”
sono sostituite dalle seguenti:
“entro sei mesi dalla”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole:
“in seduta ordinaria”
sono aggiunte le seguenti:
“su iniziativa del Presidente”.
Art. 7
1.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole:
“emiliano-romagnoli all’estero”
sono aggiunte le seguenti:
“, tenendo conto della parità di genere”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è così sostituita:
“c) predispone e propone alla Consulta il piano annuale delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);”;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c) bis contribuisce all’elaborazione del piano triennale di cui all’articolo 17, esprimendo in particolare parere sulle misure di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo;”.
3.
Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole:
“possono essere svolte”
è aggiunta la seguente:
“anche”.
Art. 8
1.
La rubrica dell’ articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:
“Decadenza, dimissioni e sostituzione”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 la parola:
“consecutive”
è soppressa.
3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e in caso di dimissioni si procede alla sostituzione dei consultori secondo le modalità previste all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e alla pubblicazione sul BURERT della nuova composizione della Consulta.”.
Art. 9
1.
Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole:
“Su proposta della Consulta, la”
sono sostituite dalle seguenti:
“La Consulta, anche su proposta della”.
Art. 10
1. L’ articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“Art. 11
Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero
1. Per le finalità previste dalla presente legge la regione Emilia-Romagna promuove, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero. In particolare:
a) favorisce interventi di formazione e informazione compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la Regione ed i luoghi d'emigrazione;
b) favorisce iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i Paesi di residenza;
c) promuove iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
d) promuove iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio alle comunità stesse;
e) sostiene iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 Sito esterno (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);
f) promuove iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in Regione ed emigrati;
g) promuove iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;
h) promuove e valorizza iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna;
i) promuove iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
j) promuove e incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea;
k) valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socioeconomico, culturale e politico.”.
Art. 11
Art. 12
1. L’ articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“Art. 16
Istituzione della Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Concessione di benemerenze
1. La regione Emilia-Romagna dichiara il 2 luglio "Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo", a ricordo dell'emigrazione regionale e al fine di rafforzare l'identità degli emiliano-romagnoli nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine. 
2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito il comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero o a soggetti che si sono contraddistinti nel campo dell’emigrazione che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.”.
Art. 13
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è così sostituita:
"a) le misure e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione o in concorso con altre istituzioni od associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;";
b)
alla lettera d) le parole:
“a convegni, seminari e conferenze”
sono sostituite dalle seguenti:
“alle varie tipologie di attività”.
Art. 14
1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“2. Al presidente della Consulta e al vicepresidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.”.
Art. 15
1. L’ articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“Art. 20
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale il presidente della Consulta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e delle attività svolte, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse;
d) eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.”.
Art. 16
Modifiche all’Allegato n. 1 della legge regionale n. 6 del 2016
1.
Alla fine del secondo periodo del punto 4 dell’Allegato n. 1 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 (Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5), dopo la parola:
“conclusione”
sono aggiunte le seguenti:  
“per i Paesi europei, e a decorrere dal decimo giorno antecedente la data di inizio della missione e/o entro i 10 giorni successivi alla data di conclusione per i Paesi extra europei”.
2.
Il punto 8 dell’ Allegato 1 della legge regionale n. 6 del 2016 è sostituito dal seguente:
“8. Spese per vitto e alloggio sul territorio nazionale
Per le spese di missione dei consultori sul territorio nazionale si rinvia alla disciplina vigente per le spese di vitto e alloggio sul territorio nazionale dei consiglieri regionali inviati in missione.”.
3.
Il punto 9 dell’ Allegato 1 della legge regionale n. 6 del 2016 è sostituito dal seguente:
“9. Spese per vitto e alloggio all’estero
Per le spese di missione dei consultori all’estero si rinvia alla disciplina vigente per le spese di vitto e alloggio all’estero dei consiglieri regionali inviati in missione.”.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge, ad eccezione delle modifiche apportate al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015, che entrano in vigore ai sensi del comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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