LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022
Art. 14
Modifiche all’
articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015
1.
Il
comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“2.
Al presidente della Consulta e al vicepresidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.”.