LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022
Art. 15
Sostituzione dell’
articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015
1.
L’
articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:
“Art. 20
Clausola valutativa
1.
Con cadenza triennale il presidente della Consulta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni sui seguenti aspetti:
a)
stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e delle attività svolte, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b)
stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c)
funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse;
d)
eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.”.