LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE n. 342 del 15 novembre 2022
Art. 3
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015
1.
La
lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:
“c)
gli enti locali della Regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all’
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );”.
2.
La
lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:
“e)
organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, Università, istituti scolastici che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.”.