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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2022, n. 21

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 18 (NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 15 dicembre 2022

Art. 2
Definizione e riconoscimento dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”
1. Sono definiti “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” i luoghi di sepoltura che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione Sito esterno sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972), e i luoghi di sepoltura di cui all’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno).
2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1 i luoghi che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:
a) presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;
b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;
c) apertura al pubblico, per i comuni con più di quindicimila abitanti, per almeno centocinquanta giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento; apertura al pubblico, per i comuni con meno di quindicimila abitanti, per almeno settantacinque giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.
3. La Giunta regionale disciplina, sentite le soprintendenze territoriali, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

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