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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2022, n. 21

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 18 (NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 15 dicembre 2022

Art. 7
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni relativi a:
a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) interventi per la valorizzazione di cui all’articolo 4;
c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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