LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2022, n. 21
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 18 (NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 15 dicembre 2022
Art. 7
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni relativi a:
a)
elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2;
b)
interventi per la valorizzazione di cui all’articolo 4;
c)
tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
d)
eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.