LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2022, n. 21
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 18 (NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 15 dicembre 2022
CAPO II
Adeguamenti normativi
Art. 8
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al
comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r bis) è aggiunta la seguente:
“r ter) riconosce, valorizza, sostiene e promuove i “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”. ”.
Art. 10
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al
comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
“i-quater) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”. ”.
Art. 11
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Al
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole:
“nonché di “ Case e degli studi delle persone illustri dell’Emilia””
sono inserite le seguenti:
“e dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” ”.
2.
Alla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole:
“comprese le “ Case delle persone Illustri dell’Emilia-Romagna di cui al comma 1””
, sono inserite le seguenti:
“e i cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.