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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2022, n. 21

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 18 (NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 369 del 15 dicembre 2022

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna.
Art. 1
Finalità
1. La regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” , nonché la loro promozione, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell’identità culturale della Regione come elementi di memoria storica e collettiva, secondo i principi enunciati dall’ articolo 2 della Convenzione Sito esterno quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005).
Art. 2
Definizione e riconoscimento dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”
1. Sono definiti “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” i luoghi di sepoltura che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione Sito esterno sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972), e i luoghi di sepoltura di cui all’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno).
2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1 i luoghi che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:
a) presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;
b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;
c) apertura al pubblico, per i comuni con più di quindicimila abitanti, per almeno centocinquanta giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento; apertura al pubblico, per i comuni con meno di quindicimila abitanti, per almeno settantacinque giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.
3. La Giunta regionale disciplina, sentite le soprintendenze territoriali, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 3
Cooperazione per la valorizzazione
1. I gestori delle strutture riconosciute “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale, anche attraverso l’adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
3. La Regione effettua il monitoraggio dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione stessa.
Art. 4
Contributi per gli interventi
1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolariegestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” ai sensi dell’articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento e sono individuati i contributi concedibili.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.
3. I contributi possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:
a) gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna;
b) valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna nelle seguenti attività:
1) salvaguardia del patrimonio;
2) fruizione pubblica e comunicazione;
3) catalogazione e studio del patrimonio;
4) interventi di conservazione preventiva e restauro;
5) mostre e programmi culturali;
6) progetti digitali e multimediali;
7) educazione al patrimonio culturale;
8) accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;
9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
10) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile;
11) progetti per la creazione di reti tra “cimiteri monumentali e storici” non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete “ASCE - Association of Significant Cemeteries of Europe” ;
12) progetti che favoriscano il miglioramento dell’accesso e della fruibilità turistica dei cimiteri monumentali e storici.
4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti dei “cimiteri monumentali e storici” nei quali vi sia la titolarità degli enti locali ove sono situati, oppure la compartecipazione degli stessi laddove la titolarità appartenga ad altri soggetti.
Art. 5
Altre azioni della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida ai “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” , pubblicandola nella medesima sezione del sito istituzionale per la divulgazione delle informazioni relative e ne raccomanda la pubblicazione sui portali delle destinazioni turistiche e di APT Servizi s.r.l. e nei siti istituzionali dei Comuni. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici e si offre come strumento divulgativo delle attività organizzate dai cimiteri monumentali e storici.
2. La Regione promuove e facilita altresì la collaborazione con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le rappresentanze diplomatiche italiane e straniere per inserire contestualmente i cimiteri di guerra e i cimiteri militari all’interno della sezione dedicata del sito istituzionale di cui al comma 1.
3. La Regione promuove iniziative e azioni di sensibilizzazione volte alla conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione da parte delle persone con disabilità dei cimiteri oggetto della presente legge, anche tramite accordi, in collaborazione con il Ministero della Culturaed altre istituzioni.
4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce progetti volti all’adozione di monumenti da parte di privati cittadini, di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati, mediante la raccolta di segnalazione di opere da restaurare o manutenere, rese visibili online.
Art. 6
Disposizioni di rinvio
1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000, favorendo un congruo numero di interventi.
Art. 7
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni relativi a:
a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) interventi per la valorizzazione di cui all’articolo 4;
c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
CAPO II
Adeguamenti normativi
Art. 8
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) dopo le parole:
“articolazioni miste”
sono aggiunte le seguenti: ",
“i cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna””;
b)
dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente:
“b ter) per
“cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”
i luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, o collegati a rilevanti episodi storici, ubicati nella regione Emilia-Romagna.”.
Art. 9
1.
Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r bis) è aggiunta la seguente:
“r ter) riconosce, valorizza, sostiene e promuove i “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”. ”.
Art. 10
1.
Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
“i-quater) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”. ”.
Art. 11
1.
Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole:
“nonché di “ Case e degli studi delle persone illustri dell’Emilia””
sono inserite le seguenti:
“e dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” ”.
2.
Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole:
“comprese le “ Case delle persone Illustri dell’Emilia-Romagna di cui al comma 1””
, sono inserite le seguenti:
“e i cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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