LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 28 Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1.
In coerenza con il
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023), in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025.
Capo I
TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE
Art. 2
Competenza in merito ai procedimenti di bonifica dei siti “orfani” avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente
1.
I procedimenti di bonifica dei siti contaminati oggetto del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2020, n. 269 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono in capo alla Regione, che li gestisce attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in conformità all’
articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’
articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia.
2.
Per l’attuazione del presente articolo i comuni interessati forniscono alla Regione la ricognizione dello stato di attuazione dei relativi procedimenti e ogni altra informazione necessaria.
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla
legge regionale n. 17 del 1991
1.
Il termine previsto al
comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è incrementato di un ulteriore anno. La presente disposizione trova applicazione anche per le proroghe già assentite alla data di entrata in vigore della stessa, la cui efficacia sia ancora in corso.
2.
Il presente articolo dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 4
Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque
1.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico, nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi, l’amministrazione competente è autorizzata, in ottemperanza alle misure previste nei Piani di Gestione Distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni rilasciate ai sensi della normativa in materia, in particolare del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del
regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale.
Art. 5
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015
1.
All’
articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla
legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis.
A decorrere dall’anno 2023, ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a)
sono definiti “virtuosi” i comuni che, sulla base degli ultimi dati di produzione ufficiali, hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l’area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti o che li pongano in essere entro l’anno 2023;
b)
sono definiti “supervirtuosi” i comuni che hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal PRRB vigente per l’area omogenea di appartenenza. I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili. Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo viene valutato a scala comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale riparametrati a livello comunale.”;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3.
La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale e comunque non inferiore a 5 milioni per annualità, è applicata per ogni singolo Comune, ai quantitativi di rifiuti non riciclati determinati da ARPAE secondo quanto previsto al comma 2 bis. Sono esclusi dal computo dei rifiuti non riciclati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi, comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.”;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente per un quarto, un quarto e metà. La quota di cui alla lettera c) è ripartita destinando il 20 per cento a favore dei comuni supervirtuosi e l’80 per cento a favore dei comuni virtuosi, percentuali che nel corso del tempo dovranno tenere conto dei risultati ottenuti e, a seguito di questi, potranno essere rimodulate.”;
Il Fondo è destinato:
a)
alla realizzazione dei centri comunali per il riuso e ai progetti comunali di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e packaging), organici e tessili;
b)
al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell’area omogenea di gestione “Montagna” al fine del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore vigente;
c)
a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni supervirtuosi e dei comuni virtuosi.
Art. 6
Modifiche all’
articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015
1.
Al
comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015, le parole:
“31 dicembre 2022”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2024”.
Art. 7
Modifiche alla
legge regionale n. 16 del 2015
1.
Dopo l’
articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2015 è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis
Disposizioni transitorie
1.
Per l’anno 2023 gli incentivi previsti alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 4 sono rispettivamente ridotti del 20 per cento e la somma derivante dalla riduzione è riallocata ai comuni che nell’anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell’incentivo, in proporzione all’entità della perdita.”.
Art. 8
Modifiche alla
legge regionale n. 26 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:
“Articolo 29 bis
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo per il Monitoraggio del Piano Energetico e di ARPAE, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: azioni adottate in attuazione del Piano Energetico Regionale e dei relativi Piani attuativi, grado di conseguimento degli obiettivi fissati in detti piani, nonché eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.
Art. 9
Disposizioni in materia di qualità dell’aria
1.
La sospensione dell’obbligo di copertura delle vasche disposto dall’articolo 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) trova applicazione sino alla data di entrata in vigore del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), in corso di approvazione.
Capo II
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA
Art. 10
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002
1.
Alla
lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), le parole:
“nel limite del 50 per cento”
sono sostituite dalle seguenti:
“nel limite del 75 per cento”.
Art. 11
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Dopo la
lettera c) del comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è inserita la seguente:
Art. 12
Introduzione dell’
articolo 15 bis nella legge regionale n. 16 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:
“Art. 15 bis
Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici
1.
Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell’Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali di cui all’allegato (carta E) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.
2.
Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell’articolo 33.
3.
I criteri e le modalità per l’inserimento nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
4.
La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, le direttive in cui sono definiti:
a)
i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;
b)
i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.”.
Art. 13
Modifiche all’
articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Al
comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 14
Modifica all’
articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Il
comma 1 dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato " codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35.”.
Art. 15
Modifica all’
articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016
1.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah) è inserito il seguente:
Art. 16
Modifica all’
articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2022
1.
Al
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2022, n. 13 (Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere SpA), le parole:
“società BolognaFiere Expo S.p.A.”
sono sostituite dalle seguenti:
“società BolognaFiere S.p.A.”.
Capo III
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Art. 17
Misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne
1.
L’
articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79 , si applica agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all’
articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) fatti salvi gli istituti e le agenzie regionali di cui alla lettera b) del medesimo comma che operano obbligatoriamente con personale regionale.
2.
In attuazione del comma 1 ed al fine di ottimizzare l’impiego di risorse umane per l’attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, le strutture regionali titolari di competenze in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario, funzioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, sono tenute a garantire obbligatoriamente l’utilizzo temporaneo di personale previa convenzione tra gli enti interessati. Le medesime disposizioni si applicano all’agenzia Intercent-ER, in relazione all’esercizio della funzione di centrale unica di committenza sulle forniture di beni e servizi sanitari.
3.
Per assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni conferite ad altri enti pubblici con la
legge regionale n. 13 del 2015 e con l’
articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 da parte degli enti destinatari e non pregiudicare la continuità amministrativa, viene garantita l’assegnazione temporanea obbligatoria di personale regionale, se richiesta dall’ente e previo consenso dei dipendenti interessati, fintanto che gli enti medesimi non si dotino di personale proprio e comunque per un periodo massimo di tre anni.
Art. 18
Modifica all’
articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013
1.
Al
comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), le parole:
“, ai sensi del comma 5, nel caso in cui un componente del gruppo ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario”
sono sostituite dalle seguenti:
“, per ogni gruppo che conti almeno tre componenti, di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di Assessore regionale o Sottosegretario.”.
Capo IV
SANITÀ
Art. 19
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004
1.
Il
comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“2.
La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'
articolo 15 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 .”.
2.
Il
comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3.
Con direttiva della Giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall’
articolo 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , nonché dei seguenti principi:
a)
l’azienda può prevedere, nell’avviso, come condizione per il conferimento dell’incarico, l’esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell’incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;
b)
l’individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’
articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;
c)
il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.”.
3.
Il
comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
“4.
L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione di struttura semplice, ivi compresi quelli previsti dall'
articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'
articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ).”.
Art. 20
Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza del Sistema sanitario regionale
1.
Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la grave carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, ad eccezione dei servizi di guardia, sino a cento euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2.
La disposizione del comma 1 trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre la data di decorrenza degli effetti del CCNL dell’area della sanità relativo al triennio 2019-2021, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale, adottata nel rispetto dei modelli relazionali previsti con le organizzazioni sindacali sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area della sanità.
3.
Fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti di lavoro autonomo.
4.
La disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.
Art. 21
Modifiche all'
articolo 13 della legge regionale n. 22 del 2019
1.
Il
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della
legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008) è sostituito dal seguente:
“1.
Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, la responsabilità delle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento.”.
Art. 22
Modifiche all'
articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2019
1.
Al
comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2019 le parole:
“Il direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“Il Responsabile OTA”.
Art. 23
Norma transitoria
1.
Tutti i provvedimenti adottati in vigenza dell’
articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) mantengono validità e ne sono fatti salvi gli effetti.
Art. 24
Abrogazione dell'
articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008
Capo V
POLITICHE SOCIALI
Art. 25
Monitoraggio del Fondo regionale per la non autosufficienza
1.
Dopo il
comma 5 dell’art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis.
La Giunta regionale definisce, a carico degli Uffici di Piano e dei distretti delle Aziende USL, la tempistica, le modalità e gli ambiti specifici di monitoraggio, utili a comporre il quadro complessivo delle risorse, regionali e non, destinate ai servizi e agli interventi per la non autosufficienza.
5 ter.
La Giunta regionale, in tempo utile per la predisposizione e l’approvazione del bilancio regionale di previsione per l’anno di esercizio successivo e, comunque, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, relaziona alla commissione assembleare competente sull’andamento della gestione delle risorse per la non autosufficienza, tenuto conto degli ambiti specifici di monitoraggio di cui al comma precedente, nonché dei rendiconti di gestione dei comuni e unioni di comuni e delle Aziende USL, e di quanto previsto dall’
articolo 31, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017).”.
Capo VI
RETI INFORMATICHE PUBBLICHE
Art. 26
Modifica alla
legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è aggiunto il seguente:
“Art. 11 bis
Coordinamento interistituzionale per le reti informatiche pubbliche della Regione
1.
La Regione promuove e sostiene l’esercizio delle competenze degli enti locali, in conformità al
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)), al fine della piena realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge.
2.
Avvalendosi del supporto tecnico della società di cui all’articolo 10, la Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e dell’Unione europea, con le altre regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sovranazionali, assicura standard di qualità̀ e adeguate modalità di monitoraggio per l’accessibilità̀ e il trattamento dei dati necessari al fine della transizione digitale, in particolare attraverso le infrastrutture di banda ultra larga.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un tavolo permanente di raccordo per la semplificazione e coordinamento univoco dei regolamenti locali contenenti norme riguardanti le procedure di realizzazione sul territorio di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica, al fine di garantire procedure semplici, efficaci e trasparenti per l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali nell’interesse della collettività̀, in base alle disposizioni contenute nel Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo n. 207 del 2021 ed al
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità). Il tavolo opera senza oneri per il bilancio regionale.”.
Art. 27
Norme di prima applicazione del coordinamento interistituzionale per le reti informatiche
1.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione dell’
articolo 11 bis della legge regionale n. 11 del 2004, con il supporto tecnico di Lepida S.C.p.A., mette a disposizione degli enti locali norme di regolamento-tipo, non vincolanti, sulle procedure di esercizio delle competenze di cui al suddetto articolo.
2.
Nell’interesse generale della collettività, anche per l’attuazione piena degli obiettivi e misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e corrispondenti strumenti messi in campo dalla Regione, viene identificato il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l’aggiornamento, da parte degli enti locali, dei regolamenti locali contenenti norme riguardanti le procedure di realizzazione sul territorio di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica.
Capo VII
AGRICOLTURA
Art. 28
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1.
Per l’attuazione del programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del bacino padano (di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020) finanziato attraverso risorse statali, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 rispondenti ai fabbisogni F16 e F22, della priorità P.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2.
All'erogazione degli aiuti, di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla
legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Capo VIII
LAVORO E FORMAZIONE
Art. 29
Programmazione del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità
1.
Il
comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.