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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 17
Misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne
1. L’ articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 Sito esterno, si applica agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all’ articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) fatti salvi gli istituti e le agenzie regionali di cui alla lettera b) del medesimo comma che operano obbligatoriamente con personale regionale.
2. In attuazione del comma 1 ed al fine di ottimizzare l’impiego di risorse umane per l’attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, le strutture regionali titolari di competenze in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario, funzioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, sono tenute a garantire obbligatoriamente l’utilizzo temporaneo di personale previa convenzione tra gli enti interessati. Le medesime disposizioni si applicano all’agenzia Intercent-ER, in relazione all’esercizio della funzione di centrale unica di committenza sulle forniture di beni e servizi sanitari.
3. Per assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni conferite ad altri enti pubblici con la legge regionale n. 13 del 2015 e con l’ articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 da parte degli enti destinatari e non pregiudicare la continuità amministrativa, viene garantita l’assegnazione temporanea obbligatoria di personale regionale, se richiesta dall’ente e previo consenso dei dipendenti interessati, fintanto che gli enti medesimi non si dotino di personale proprio e comunque per un periodo massimo di tre anni.

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