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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 20
Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza del Sistema sanitario regionale
1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la grave carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, ad eccezione dei servizi di guardia, sino a cento euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. La disposizione del comma 1 trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre la data di decorrenza degli effetti del CCNL dell’area della sanità relativo al triennio 2019-2021, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale, adottata nel rispetto dei modelli relazionali previsti con le organizzazioni sindacali sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area della sanità.
3. Fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 Sito esterno (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti di lavoro autonomo.
4. La disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

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