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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 27
Norme di prima applicazione del coordinamento interistituzionale per le reti informatiche
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione dell’ articolo 11 bis della legge regionale n. 11 del 2004, con il supporto tecnico di Lepida S.C.p.A., mette a disposizione degli enti locali norme di regolamento-tipo, non vincolanti, sulle procedure di esercizio delle competenze di cui al suddetto articolo.
2. Nell’interesse generale della collettività, anche per l’attuazione piena degli obiettivi e misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e corrispondenti strumenti messi in campo dalla Regione, viene identificato il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l’aggiornamento, da parte degli enti locali, dei regolamenti locali contenenti norme riguardanti le procedure di realizzazione sul territorio di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica.

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