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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 4
Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico, nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi, l’amministrazione competente è autorizzata, in ottemperanza alle misure previste nei Piani di Gestione Distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni rilasciate ai sensi della normativa in materia, in particolare del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale.

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