Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Capo I
TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE
Art. 2
Competenza in merito ai procedimenti di bonifica dei siti “orfani” avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente
1. I procedimenti di bonifica dei siti contaminati oggetto del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2020, n. 269 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono in capo alla Regione, che li gestisce attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in conformità all’ articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) e all’ articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni interessati forniscono alla Regione la ricognizione dello stato di attuazione dei relativi procedimenti e ogni altra informazione necessaria.
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991
1. Il termine previsto al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è incrementato di un ulteriore anno. La presente disposizione trova applicazione anche per le proroghe già assentite alla data di entrata in vigore della stessa, la cui efficacia sia ancora in corso.
2. Il presente articolo dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 4
Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico, nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi, l’amministrazione competente è autorizzata, in ottemperanza alle misure previste nei Piani di Gestione Distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni rilasciate ai sensi della normativa in materia, in particolare del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale.
Art. 5
1. All’ articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. A decorrere dall’anno 2023, ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) sono definiti “virtuosi” i comuni che, sulla base degli ultimi dati di produzione ufficiali, hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l’area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti o che li pongano in essere entro l’anno 2023;  
b) sono definiti “supervirtuosi” i comuni che hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal PRRB vigente per l’area omogenea di appartenenza. I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili. Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo viene valutato a scala comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale riparametrati a livello comunale.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale e comunque non inferiore a 5 milioni per annualità, è applicata per ogni singolo Comune, ai quantitativi di rifiuti non riciclati determinati da ARPAE secondo quanto previsto al comma 2 bis. Sono esclusi dal computo dei rifiuti non riciclati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi, comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Il Fondo è destinato:
a) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso e ai progetti comunali di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e packaging), organici e tessili;
b) al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell’area omogenea di gestione “Montagna” al fine del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore vigente;
c) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni supervirtuosi e dei comuni virtuosi.
Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente per un quarto, un quarto e metà. La quota di cui alla lettera c) è ripartita destinando il 20 per cento a favore dei comuni supervirtuosi e l’80 per cento a favore dei comuni virtuosi, percentuali che nel corso del tempo dovranno tenere conto dei risultati ottenuti e, a seguito di questi, potranno essere rimodulate.”;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli incentivi di cui alla lett. a) del comma 4 sono assegnati con priorità ai comuni che non accedono alle altre linee di incentivazione di cui al medesimo comma.”.
Art. 6
1.
Al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015, le parole:
“31 dicembre 2022”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2024”.
Art. 7
1. Dopo l’ articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2015 è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis
Disposizioni transitorie
1. Per l’anno 2023 gli incentivi previsti alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 4 sono rispettivamente ridotti del 20 per cento e la somma derivante dalla riduzione è riallocata ai comuni che nell’anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell’incentivo, in proporzione all’entità della perdita.”.
Art. 8
1. Dopo l’ articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:
“Articolo 29 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo per il Monitoraggio del Piano Energetico e di ARPAE, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: azioni adottate in attuazione del Piano Energetico Regionale e dei relativi Piani attuativi, grado di conseguimento degli obiettivi fissati in detti piani, nonché eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.
Art. 9
Disposizioni in materia di qualità dell’aria
1. La sospensione dell’obbligo di copertura delle vasche disposto dall’articolo 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) trova applicazione sino alla data di entrata in vigore del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), in corso di approvazione.

Espandi Indice