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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Capo II
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA
Art. 10
1.
Alla lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), le parole:
“nel limite del 50 per cento”
sono sostituite dalle seguenti:
“nel limite del 75 per cento”.
Art. 11
1. Dopo la lettera c) del comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è inserita la seguente: 
"c bis) aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici;”.
Art. 12
1. Dopo l’ articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:
“Art. 15 bis
Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici
1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell’Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali di cui all’allegato (carta E) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.
2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell’articolo 33.
3. I criteri e le modalità per l’inserimento nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, le direttive in cui sono definiti:
a) i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;
b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:
“di cui agli articoli 6, 14 e 15”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui agli articoli 6, 14, 15 e 15 bis”
;
b)
alla fine del comma 1 dopo la parola:
“consenso”
sono aggiunte le seguenti:
“, a titolo gratuito”.
Art. 14
1. Il comma 1 dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato " codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35.”.
Art. 15
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah) è inserito il seguente:
“3 bis. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.”.
Art. 16
1.
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2022, n. 13 (Autorizzazione all’incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere SpA), le parole:
“società BolognaFiere Expo S.p.A.”
sono sostituite dalle seguenti:
“società BolognaFiere S.p.A.”.

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