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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Capo III
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Art. 17
Misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne
1. L’ articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 Sito esterno, si applica agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all’ articolo 1, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) fatti salvi gli istituti e le agenzie regionali di cui alla lettera b) del medesimo comma che operano obbligatoriamente con personale regionale.
2. In attuazione del comma 1 ed al fine di ottimizzare l’impiego di risorse umane per l’attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, le strutture regionali titolari di competenze in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario, funzioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, sono tenute a garantire obbligatoriamente l’utilizzo temporaneo di personale previa convenzione tra gli enti interessati. Le medesime disposizioni si applicano all’agenzia Intercent-ER, in relazione all’esercizio della funzione di centrale unica di committenza sulle forniture di beni e servizi sanitari.
3. Per assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni conferite ad altri enti pubblici con la legge regionale n. 13 del 2015 e con l’ articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 da parte degli enti destinatari e non pregiudicare la continuità amministrativa, viene garantita l’assegnazione temporanea obbligatoria di personale regionale, se richiesta dall’ente e previo consenso dei dipendenti interessati, fintanto che gli enti medesimi non si dotino di personale proprio e comunque per un periodo massimo di tre anni.
Art. 18
1.
Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), le parole:
“, ai sensi del comma 5, nel caso in cui un componente del gruppo ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario”
sono sostituite dalle seguenti:
“, per ogni gruppo che conti almeno tre componenti, di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di Assessore regionale o Sottosegretario.”.

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