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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Capo VII
AGRICOLTURA
Art. 28
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. Per l’attuazione del programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del bacino padano (di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020) finanziato attraverso risorse statali, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 rispondenti ai fabbisogni F16 e F22, della priorità P.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti, di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

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