LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 10
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002
1.
Alla
lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), le parole:
“nel limite del 50 per cento”
sono sostituite dalle seguenti:
“nel limite del 75 per cento”.