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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 11
1. Dopo la lettera c) del comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è inserita la seguente: 
"c bis) aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici;”.

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