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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:
“di cui agli articoli 6, 14 e 15”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui agli articoli 6, 14, 15 e 15 bis”
;
b)
alla fine del comma 1 dopo la parola:
“consenso”
sono aggiunte le seguenti:
“, a titolo gratuito”.

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