LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 14
Modifica all’
articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Il
comma 1 dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato " codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35.”.