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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 19
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall' articolo 15 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. Con direttiva della Giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall’ articolo 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, nonché dei seguenti principi:
a) l’azienda può prevedere, nell’avviso, come condizione per il conferimento dell’incarico, l’esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell’incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;
b) l’individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’ articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 Sito esterno (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;
c) il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
“4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione di struttura semplice, ivi compresi quelli previsti dall' articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Sito esterno (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 Sito esterno).”.

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