LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 21
Modifiche all'
articolo 13 della legge regionale n. 22 del 2019
1.
Il
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della
legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008) è sostituito dal seguente:
“1.
Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, la responsabilità delle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento.”.