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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 25
Monitoraggio del Fondo regionale per la non autosufficienza
1. Dopo il comma 5 dell’art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. La Giunta regionale definisce, a carico degli Uffici di Piano e dei distretti delle Aziende USL, la tempistica, le modalità e gli ambiti specifici di monitoraggio, utili a comporre il quadro complessivo delle risorse, regionali e non, destinate ai servizi e agli interventi per la non autosufficienza.
5 ter. La Giunta regionale, in tempo utile per la predisposizione e l’approvazione del bilancio regionale di previsione per l’anno di esercizio successivo e, comunque, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, relaziona alla commissione assembleare competente sull’andamento della gestione delle risorse per la non autosufficienza, tenuto conto degli ambiti specifici di monitoraggio di cui al comma precedente, nonché dei rendiconti di gestione dei comuni e unioni di comuni e delle Aziende USL, e di quanto previsto dall’ articolo 31, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017).”.

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