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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 29
Programmazione del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità
1. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma triennalmente le risorse del fondo.”.

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