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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 5
1. All’ articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. A decorrere dall’anno 2023, ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) sono definiti “virtuosi” i comuni che, sulla base degli ultimi dati di produzione ufficiali, hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l’area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti o che li pongano in essere entro l’anno 2023;  
b) sono definiti “supervirtuosi” i comuni che hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal PRRB vigente per l’area omogenea di appartenenza. I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili. Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo viene valutato a scala comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale riparametrati a livello comunale.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale e comunque non inferiore a 5 milioni per annualità, è applicata per ogni singolo Comune, ai quantitativi di rifiuti non riciclati determinati da ARPAE secondo quanto previsto al comma 2 bis. Sono esclusi dal computo dei rifiuti non riciclati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi, comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Il Fondo è destinato:
a) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso e ai progetti comunali di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e packaging), organici e tessili;
b) al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell’area omogenea di gestione “Montagna” al fine del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore vigente;
c) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni supervirtuosi e dei comuni virtuosi.
Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente per un quarto, un quarto e metà. La quota di cui alla lettera c) è ripartita destinando il 20 per cento a favore dei comuni supervirtuosi e l’80 per cento a favore dei comuni virtuosi, percentuali che nel corso del tempo dovranno tenere conto dei risultati ottenuti e, a seguito di questi, potranno essere rimodulate.”;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli incentivi di cui alla lett. a) del comma 4 sono assegnati con priorità ai comuni che non accedono alle altre linee di incentivazione di cui al medesimo comma.”.

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