LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 7
Modifiche alla
legge regionale n. 16 del 2015
1.
Dopo l’
articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2015 è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis
Disposizioni transitorie
1.
Per l’anno 2023 gli incentivi previsti alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 4 sono rispettivamente ridotti del 20 per cento e la somma derivante dalla riduzione è riallocata ai comuni che nell’anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell’incentivo, in proporzione all’entità della perdita.”.